Impresa 4.0: IPERAMMORATAMENTO, cos'è e come ottenerlo
Con la Legge di Bilancio per il 2019 sono stati confermate le principali agevolazioni per gli investimenti ad alto contenuto tecnologico e digitale, secondo il modello del piano Industria 4.0 (rinominato Impresa 4.0), con alcune modifiche rispetto al 2018.
1 - Tempistiche
Le domande possono essere presentate entro il 31/12/2019.
L’agevolazione riguarda gli investimenti destinati a strutture produttive situate sul territorio Italiano, effettuati, anche retroattivamente rispetto alla presentazione della domanda:
Sono ammessi all’agevolazione i titolari del reddito d’impresa.
Possono accedere tutte le imprese italiane (con sede fiscale in Italia) di tutte le tipologie (Srl, SpA, Sas, Snc) e di tutti i settori economici, ad esclusione delle imprese che applicano il nuovo regime forfettario. I beni acquistati devono essere operativi all’interno del territorio nazionale.
3 - Investimenti finanziabili
Sono agevolabili:
4 - Agevolazioni per investimenti in beni materiali
Per quanto riguarda gli investimenti in beni materiali strumentali gli incentivi vengono suddiviso in tre fasce distinte a seconda della consistenza dell’investimento effettuato:
Ad esempio se un’azienda acquista beni per un valore totale di 4 milioni di euro, l’iperammortamento sarà del 270% fino a 2,5 milioni di euro e del 200% per l’eccedenza di 1,5 milioni di euro, fino a 4 milioni di euro totali.
Non è più prevista per il 2019 la disciplina relativa al superammortamento.
Sono agevolabili i beni materiali elencati nell'allegato A alla legge 232/2016.
L'allegato A è riportato in fondo all'articolo.
5 - Agevolazioni per investimenti in beni immateriali
Per quanto riguarda i beni immateriali strumentali, le misure per l’attuazione dell’Industria 4.0 confermano la maggiorazione del 140% del costo.
Sono agevolabili i beni immateriali elencati nell'allegato B alla legge 232/2016, che include software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni varie.
L'allegato B è riportato in fondo all'articolo.
6 - Cosa significa iperammortamento
Se ad esempio un'azienda acquista beni che hanno i requisiti per essere agevolabili, per 1 milione di euro, può imputare come costo dell’impresa, e quindi scaricare dalle tasse, il 270% del valore, quindi euro 2.700.000 invece che euro 1.000.000, con evidente vantaggio fiscale per l’impresa.
I beni devono essere acquistati, anche in leasing, dal 1 gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2019.
È possibile applicarla anche a beni consegnati, installati e messi in funzione fino al 31 dicembre 2020, purché sia stato emesso l’ordine e pagato un acconto di almeno il 20% entro il 31 dicembre 2019.
7 - Come avere alle agevolazioni
Non ci sono bandi e sportelli, e non è necessario fare alcuna richiesta. Al beneficio si accede in automatico, inserendo l'iperammortamento in fase di redazione di bilancio. L'azienda quindi verserà meno tasse.
Sarà comunque necessario:
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9 - Allegati
Legge 232/2016 - allegato A, come modificato dal DL 243/2016 e dalla legge 18/2017:Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0»
Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti:
Inoltre tutte le macchine sopra citate devono essere dotate di almeno due tra le seguenti caratteristiche per renderle assimilabili o integrabili a sistemi cyberfisici:
Costituiscono inoltre beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese secondo il modello 'Industria 4.0' i seguenti:
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Legge 232/2016 - allegato B, come modificato dall'art. 1, comma 32 della Legge 205/2017:
Idigit,
1 - Tempistiche
Le domande possono essere presentate entro il 31/12/2019.
L’agevolazione riguarda gli investimenti destinati a strutture produttive situate sul territorio Italiano, effettuati, anche retroattivamente rispetto alla presentazione della domanda:
- entro il 31 dicembre 2019.
- entro il 31 dicembre 2020, a condizione che l'ordine sia stato effettuato e confermato dal fornitore entro il 31 dicembre 2019 e che sia stato pagato un acconto di almeno il 20%.del prezzo d’acquisto.
Sono ammessi all’agevolazione i titolari del reddito d’impresa.
Possono accedere tutte le imprese italiane (con sede fiscale in Italia) di tutte le tipologie (Srl, SpA, Sas, Snc) e di tutti i settori economici, ad esclusione delle imprese che applicano il nuovo regime forfettario. I beni acquistati devono essere operativi all’interno del territorio nazionale.
3 - Investimenti finanziabili
Sono agevolabili:
- Gli investimenti in in beni materiali strumentali (macchine, attrezzature, ecc.) coerenti con il modello industria 4.0, ed elencati nell'Allegato A della legge 232/2016
- Gli investimenti in in beni immateriali strumentali (licenze, software, sistemi) coerenti con il modello industria 4.0, ed elencati nell'Allegato B della legge 232/2016
Il contenuto degli allegati indicati è riportato in fondo all'articolo (gli elenchi indicati possono essere integrati).
4 - Agevolazioni per investimenti in beni materiali
- Iperammortamento al 270% (maggiorazione del 170%) per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- Iperammortamento al 200% (maggiorazione del 100%)
per gli investimenti oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro; - Iperammortamento al 150% (maggiorazione del 50%)
per gli investimenti oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro. - Nessuna agevolazioni per la parte di investimenti eccedenti i 20 milioni di euro.
Ad esempio se un’azienda acquista beni per un valore totale di 4 milioni di euro, l’iperammortamento sarà del 270% fino a 2,5 milioni di euro e del 200% per l’eccedenza di 1,5 milioni di euro, fino a 4 milioni di euro totali.
Non è più prevista per il 2019 la disciplina relativa al superammortamento.
Sono agevolabili i beni materiali elencati nell'allegato A alla legge 232/2016.
L'elenco comprende tre categorie di beni:
- beni strumentali con funzionamento controllato da sistemi computerizzati e/o gestiti tramite opportuni sensori e azionamenti (ad esempio macchine per la produzione, imballaggio, lavorazione, macchine utensili, ecc.);
- sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità (ad esempio sistemi di sensori, sistemi per la tracciabilità dei prodotti, ecc.);
- dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0 (ad esempio sistemi di sicurezza per prevenire infortuni, diminuire errori ed aumentare l’efficienza).
L'allegato A è riportato in fondo all'articolo.
5 - Agevolazioni per investimenti in beni immateriali
Per quanto riguarda i beni immateriali strumentali, le misure per l’attuazione dell’Industria 4.0 confermano la maggiorazione del 140% del costo.
Sono agevolabili i beni immateriali elencati nell'allegato B alla legge 232/2016, che include software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni varie.
L'allegato B è riportato in fondo all'articolo.
6 - Cosa significa iperammortamento
Se ad esempio un'azienda acquista beni che hanno i requisiti per essere agevolabili, per 1 milione di euro, può imputare come costo dell’impresa, e quindi scaricare dalle tasse, il 270% del valore, quindi euro 2.700.000 invece che euro 1.000.000, con evidente vantaggio fiscale per l’impresa.
I beni devono essere acquistati, anche in leasing, dal 1 gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2019.
È possibile applicarla anche a beni consegnati, installati e messi in funzione fino al 31 dicembre 2020, purché sia stato emesso l’ordine e pagato un acconto di almeno il 20% entro il 31 dicembre 2019.
7 - Come avere alle agevolazioni
Non ci sono bandi e sportelli, e non è necessario fare alcuna richiesta. Al beneficio si accede in automatico, inserendo l'iperammortamento in fase di redazione di bilancio. L'azienda quindi verserà meno tasse.
Sarà comunque necessario:
- per gli investimenti iperammortizzati di importo non superiori ai 500.000 euro, l’impresa deve solo predisporre una dichiarazione del legale rappresentante, che autocertifica che i beni accquistati posseggono caratteristiche tecniche tali da includerli nell'elenco dell’Industria 4.0.
- se invece i beni agevolabili hanno un costo di acquisizione superiore ai 500.000 euro, l'impresa dovrà produrre una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale (iscritti nei rispettivi albi professionali) oppure un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo nell'elenco dell’Industria 4.0.
L’attestazione in autocertificazione o la perizia, devono essere fatti entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione e viene interconnesso con la fabbrica. L'iperammortamento è valido dal momento dell’interconnessione.
8 - L'iperammortamento è cumulabile con altreagevolazioni
Si, è cumulabile con altri incentivi, ed in particolare con:
- Sabatini;
- credito d’imposta per ricerca e sviluppo;
- patent box;
- ACE (incentivi perché le imprese aumentino il patrimonio d’impresa);
- incentivi per start up e PMI innovative;
- fondo centrale di garanzia.
9 - Cosa succede in caso di errore nella dichiarazione
In base alla normativa, un imprenditore, seè convinto che un determinato investimento possa fruire dell’iperammortamento, può inserirlo nella dichiarazione dei redditi, e quindi pagare meno tasse.
Se ad un successivo controllo dell’Agenzia delle Entrate venga accertato che il suo investimento non aveva in realtà le caratteristiche per rientrare nelle casistiche agevolate, verrà notificata all'imprenditore un'indebita deduzione dall'imponibile delle quote di ammortamento determinate in applicazione dell’iperammortamento, che dovranno essere ricalcolate in base all'ammortamento ordinario.
L'agenzia delle entrate applicherà quindi la normativa in vigore sulle sanzioni tributarie, che prevede una sanzione amministrativa dal novanta al centoottanta per cento della maggior imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato, sanzione che si applica anche nel caso che nella dichiarazione siano esposte indebite detrazioni d’imposta ovvero indebite deduzioni dall’imponibile, anche se esse sono state attribuite in sede di ritenuta alla fonte. Tale sanzione è aumentata della metà quando la violazione è realizzata mediante l’utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente.
Vi è inoltre il rischio di incorrere nel reato penale di "dichiarazione infedele" (reclusione da 1 a 3 anni) qualora sia accertata la volontà di frodare il fisco (autocertificazione palesemente falsa, fatture o altri documenti relativi a operazioni inesistenti, altri documenti falsi, ecc.).
Se l'imprenditore ha utilizzato l'iperammortamento sulla base di una perizia giurata e non vi sono altri elementi di illegalità, non potrà essere soggetto ad una responsabilità penale, e potrà rivalersi su chi ha fatto la perizia per il risarcimento dei danni subiti.
Se l'imprenditore ha utilizzato l'iperammortamento sulla base di una perizia giurata e non vi sono altri elementi di illegalità, non potrà essere soggetto ad una responsabilità penale, e potrà rivalersi su chi ha fatto la perizia per il risarcimento dei danni subiti.
9 - Allegati
Legge 232/2016 - allegato A, come modificato dal DL 243/2016 e dalla legge 18/2017:Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0»
- macchine utensili per asportazione,
- macchine utensili operanti con laser e altri processi a flusso di energia (ad esempio plasma, waterjet, fascio di elettroni), elettroerosione, processi elettrochimici,
- macchine e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime,
- macchine utensili per la deformazione plastica dei metalli e altri materiali,
- macchine utensili per l’assemblaggio, la giunzione e la saldatura,
- macchine per il confezionamento e l’imballaggio,
- macchine utensili di de-produzione e riconfezionamento per recuperare materiali e funzioni da scarti industriali e prodotti di ritorno a fine vita (ad esempio macchine per il disassemblaggio, la separazione, la frantumazione, il recupero chimico),
- robot, robot collaborativi e sistemi multi-robot,
- macchine utensili e sistemi per il conferimento o la modifica delle caratteristiche superficiali dei prodotti o la funzionalizzazione delle superfici,
- macchine per la manifattura additiva utilizzate in ambito industriale,
- macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi (ad esempio RFID, visori e sistemi di visione e meccatronici),
- magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica.
- controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller),
- interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program,
- integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo,
- interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive,
- rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro.
Inoltre tutte le macchine sopra citate devono essere dotate di almeno due tra le seguenti caratteristiche per renderle assimilabili o integrabili a sistemi cyberfisici:
- sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto,
- monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo,
- caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico)
Costituiscono inoltre beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese secondo il modello 'Industria 4.0' i seguenti:
- dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l’integrazione, la sensorizzazione e/o l’interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell’ammodernamento o nel revamping dei sistemi di produzione esistenti.
- Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità:
- sistemi di misura a coordinate e no (a contatto, non a contatto, multi-sensore o basati su tomografia computerizzata tridimensionale) e relativa strumentazione per la verifica dei requisiti micro e macro geometrici di prodotto per qualunque livello di scala dimensionale (dalla larga scala alla scala micro-metrica o nano-metrica) al fine di assicurare e tracciare la qualità del prodotto e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica,
- altri sistemi di monitoraggio in process per assicurare e tracciare la qualità del prodotto o del processo produttivo e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica,
- sistemi per l’ispezione e la caratterizzazione dei materiali (ad esempio macchine di prova materiali, macchine per il collaudo dei prodotti realizzati, sistemi per prove o collaudi non distruttivi, tomografia) in grado di verificare le caratteristiche dei materiali in ingresso o in uscita al processo e che vanno a costituire il prodotto risultante a livello macro (ad esempio caratteristiche meccaniche) o micro (ad esempio porosità, inclusioni) e di generare opportuni report di collaudo da inserire nel sistema informativo aziendale,
- dispositivi intelligenti per il test delle polveri metalliche e sistemi di monitoraggio in continuo che consentono di qualificare i processi di produzione mediante tecnologie additive,
- sistemi intelligenti e connessi di marcatura e tracciabilità dei lotti produttivi e/o dei singoli prodotti (ad esempio RFID – Radio Frequency Identification),
- sistemi di monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine (ad esempio forze, coppia e potenza di lavorazione; usura tridimensionale degli utensili a bordo macchina; stato di componenti o sotto-insiemi delle macchine) e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud,
- strumenti e dispositivi per l’etichettatura, l’identificazione o la marcatura automatica dei prodotti, con collegamento con il codice e la matricola del prodotto stesso in modo da consentire ai manutentori di monitorare la costanza delle prestazioni dei prodotti nel tempo e di agire sul processo di progettazione dei futuri prodotti in maniera sinergica, consentendo il richiamo di prodotti difettosi o dannosi,
- componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l’utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni,
- filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche, polveri con sistemi di segnalazione dell’efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o di fermare le attività di macchine e impianti.
- Dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica «4.0»:
- banchi e postazioni di lavoro dotati di soluzioni ergonomiche in grado di adattarli in maniera automatizzata alle caratteristiche fisiche degli operatori (ad esempio caratteristiche biometriche, età, presenza di disabilità),
- sistemi per il sollevamento/traslazione di parti pesanti o oggetti esposti ad alte temperature in grado di agevolare in maniera intelligente/ robotizzata/interattiva il compito dell’operatore,
- dispositivi wearable, apparecchiature di comunicazione tra operatore/ operatori e sistema produttivo, dispositivi di realtà aumentata e virtual reality,
- interfacce uomo-macchina (HMI) intelligenti che coadiuvano l’operatore a fini di sicurezza ed efficienza delle operazioni di lavorazione, manutenzione, logistica.
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Legge 232/2016 - allegato B, come modificato dall'art. 1, comma 32 della Legge 205/2017:
Beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0»
- Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione, definizione/qualificazione delle prestazioni e produzione di manufatti in materiali non convenzionali o ad alte prestazioni, in grado di permettere la progettazione, la modellazione 3D, la simulazione, la sperimentazione, la prototipazione e la verifica simultanea del processo produttivo, del prodotto e delle sue caratteristiche (funzionali e di impatto ambientale) e/o l’archiviazione digitale e integrata nel sistema informativo aziendale delle informazioni relative al ciclo di vita del prodotto (sistemi EDM, PDM, PLM, Big Data Analytics),
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione e la ri-progettazione dei sistemi produttivi che tengano conto dei flussi dei materiali e delle informazioni,
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni di supporto alle decisioni in grado di interpretare dati analizzati dal campo e visualizzare agli operatori in linea specifiche azioni per migliorare la qualità del prodotto e l’efficienza del sistema di produzione,
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della produzione con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio, come la logistica di fabbrica e la manutenzione (quali ad esempio sistemi di comunicazione intra-fabbrica, bus di campo/ fieldbus, sistemi SCADA, sistemi MES, sistemi CMMS, soluzioni innovative con caratteristiche riconducibili ai paradigmi dell’IoT e/o del cloud computing),
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud,
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni di realtà virtuale per lo studio realistico di componenti e operazioni (ad esempio di assemblaggio), sia in contesti immersivi o solo visuali,
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni di reverse modeling and engineering per la ricostruzione virtuale di contesti reali,
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni in grado di comunicare e condividere dati e informazioni sia tra loro che con l’ambiente e gli attori circostanti (Industrial Internet of Things) grazie ad una rete di sensori intelligenti interconnessi,
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il dispatching delle attività e l’instradamento dei prodotti nei sistemi produttivi,
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della qualità a livello di sistema produttivo e dei relativi processi,
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l’accesso a un insieme virtualizzato, condiviso e configurabile di risorse a supporto di processi produttivi e di gestione della produzione e/o della supply chain (cloud computing),
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per industrial analytics dedicati al trattamento ed all’elaborazione dei big data provenienti dalla sensoristica IoT applicata in ambito industriale (Data Analytics & Visualization, Simulation e Forecasting),
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni di artificial intelligence & machine learning che consentono alle macchine di mostrare un’abilità e/o attività intelligente in campi specifici a garanzia della qualità del processo produttivo e del funzionamento affidabile del macchinario e/o dell’impianto,
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la produzione automatizzata e intelligente, caratterizzata da elevata capacità cognitiva, interazione e adattamento al contesto, autoapprendimento e riconfigurabilità (cybersystem),
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l’utilizzo lungo le linee produttive di robot, robot collaborativi e macchine intelligenti per la sicurezza e la salute dei lavoratori, la qualità dei prodotti finali e la manutenzione predittiva,
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della realtà aumentata tramite wearable device,
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per dispositivi e nuove interfacce tra uomo e macchina che consentano l’acquisizione, la veicolazione e l’elaborazione di informazioni in formato vocale, visuale e tattile,
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscano meccanismi di efficienza energetica e di decentralizzazione in cui la produzione e/o lo stoccaggio di energia possono essere anche demandate (almeno parzialmente) alla fabbrica,
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (cybersecurity),
- software, sistemi, piattaforme e applicazioni di virtual industrialization che, simulando virtualmente il nuovo ambiente e caricando le informazioni sui sistemi cyberfisici al termine di tutte le verifiche, consentono di evitare ore di test e di fermi macchina lungo le linee produttive reali,
- sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell'e-commerce;
- software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata;
- software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field)
Idigit,
magazine.idigit.it/2019/01/agevolazioni-industria-40-2019.html